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Normative
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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 59
Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge:
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Vista la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia, approvata a
Strasburgo il 13 novembre 1987;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e il benessere degli animali;
Vista la legge del 14 agosto 1991, n. 281 (Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il recepimento
(Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio
2003, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 marzo 2009;
Considerato quanto segue:
1. La necessità di addivenire, in seguito all’Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, all’adozione di specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare:
il benessere degli animali, evitarne gli utilizzi riprovevoli, consentirne l’identificazione attraverso appositi
“microchip” ed utilizzare la “pet-therapy” per la cura di anziani e bambini.
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Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire
la tutela e il benessere degli animali di affezione
anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ordinanza del 16 luglio 2009 (GU n. 207 del 7-9-2009)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICE SOCIALI
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
Visto il Trattato di Lisbona ratificato ed eseguito con legge 2 agosto 2008, n. 130, il quale sancisce che l'Unione europea e gli Stati membri tengono conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti;
Ritenuta la necessità e l'urgenza, in attesa di intervenire in via legislativa, di individuare specifiche ed appropriate misure sanitarie a garanzia della salute, della tutela e del benessere degli animali nel caso in cui gli stessi siano affidati secondo le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Ravvisata, altresì, la necessità e l'urgenza di evitare che animali di affezione possano essere trasferiti, in alcuni casi anche per lunghe distanze, in assenza di misure e prescrizioni sanitarie idonee a garantirne la tutela e il benessere ed evitarne lo stress;
Visto l'art. 650 del codice penale;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al
Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Ordina:
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Ordinanza concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Visto l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente “ Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”,
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente “Recepimento dell’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy “, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 gennaio 2008, concernente “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;
Ritenuto di dover sostituire detta Ordinanza eliminando l’allegato A in quanto non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell’appartenenza ad una razza o ai suoi incroci;
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